Compatibilità tra indennità di disoccupazione e attività lavorativa

L’Inps ha fornito precisazioni sulla compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI, ASpI e mini-ASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune tipologie di reddito,

Con la circolare n. 174/2017, l’Inps ha fornito precisazioni sulla compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI, ASpI e mini-ASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune tipologie di reddito, sulla rilevanza dell’iscrizione ad Albi professionali e della presenza di partita Iva attiva e sulla possibilità di riconoscimento dell’incentivo all’autoimprenditorialità.


Compensi derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali, e redditi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica

Le remunerazioni derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’Inps comunicazioni.
Nei casi, invece, di soggetti beneficiari di indennità NASpI titolari di borse di studio e assegni di ricerca (assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio), trova applicazione la disciplina sulla riduzione dell’importo della prestazione. Pertanto i compensi non possono superare il limite annuo di 8.000 euro e il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a 0.
I premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto a effettuare all’Inps comunicazioni.


Compensi da prestazioni di lavoro occasionali

Il beneficiario della prestazione NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale di lavoro autonomo nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile. Entro detti limiti la NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività.


Redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse

È ammessa la compatibilità tra la NASpI e il reddito da attività professionale con la riduzione della prestazione, non procedendo al riversamento della contribuzione. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a 4.800 euro e il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a 0.


Redditi derivanti dallo svolgimento di attività in ambito societario

Per quanto concerne i redditi derivanti dallo svolgimento delle funzioni di amministratore, consigliere e sindaco di società, nell’ipotesi di svolgimento da parte del percettore di indennità di disoccupazione delle suddette funzioni, trova applicazione la disciplina in tema di riduzione dell’importo della prestazione.
Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a 8.000 euro e il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a 0.
Nel caso di redditi di socio di società di persone e di capitali, in presenza di soli redditi da capitale non riconducibili ad attività di lavoro dipendente o ad attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, il beneficiario della NASpI titolare di redditi da capitale può percepire la prestazione per intero.
Nelle fattispecie in cui, invece, fra la società e il socio si instauri un rapporto di lavoro subordinato, il reddito prodotto dall’attività del socio lavoratore è un reddito da lavoro dipendente e, pertanto, trova applicazione la disciplina in tema di riduzione dell’importo della prestazione. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a 8.000 euro e il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a 0.
Con riguardo alle società di persone (Snc e Sas), per i soci e i familiari e per i soci accomandatari che svolgono la loro attività con carattere di abitualità e prevalenza e sono iscritti alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti, a fronte della produzione di un reddito da lavoro in forma autonoma o di impresa, trova applicazione la disciplina sulla riduzione dell’importo della prestazione. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soci accomandanti che svolgono in qualità di coadiutore la loro attività e sono iscritti alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti.
Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a 4.800 euro e il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche se pari a 0.
Per i soci di Spa e di Sapa, l’Inps ritiene che il beneficiario della NASpI titolare di redditi da capitale possa percepire la prestazione per intero.
Analogamente, i promotori e i soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che partecipano agli utili spettanti - in assenza di svolgimento di attività lavorativa - se beneficiari della NASpI possono percepire la prestazione per intero.
Diversamente, per quanto attiene ai soci di Srl, iscrivibili alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti, il socio che, sebbene non abbia la piena responsabilità giuridica e indipendentemente dalla qualifica di amministratore, esercita in modo personale, continuativo e prevalente l’attività prevista dall’oggetto sociale, il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività è pari a 4.800 euro. Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

Iscrizione ad Albi professionali e titolarità di partita Iva

L’iscrizione ad Albi professionali del beneficiario di prestazione di disoccupazione non è da sola sufficiente a consentire, e quindi a far supporre, lo svolgimento di attività di lavoro autonomo. Altrettanto può dirsi in ordine alla semplice apertura di una partita Iva riferita al medesimo soggetto. Pur in presenza di impegno dichiarato in domanda da parte del disoccupato a segnalare iscrizione ad albi professionali e/o aperture di partita Iva successive alla presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione, l’Inps, ove emerga l’apertura di una partita Iva o l’iscrizione a un Albo professionale, verifica se l’attività sia effettivamente svolta contattando l’interessato. Se l’attività è effettivamente svolta e l’interessato non ha provveduto a comunicarne l’avvio con indicazione del relativo reddito presunto, si produrrà la decadenza dalla prestazione. Se l’attività non risulta svolta, la prestazione potrà continuare ad essere erogata.
L’iscrizione ad Albo professionale o la titolarità di partita Iva richiedono che venga posta particolare attenzione ai casi in cui risultino preesistenti alla presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione. Per detti casi la procedura di presentazione telematica della domanda sarà opportunamente adeguata al fine di una loro preventiva intercettazione. In attesa dell’adeguamento sarà cura dell’Inps verificare se l’attività sia effettivamente svolta contattando l’interessato. Se le verifiche effettuate accerteranno un mancato svolgimento di attività, la prestazione di disoccupazione potrà essere erogata; ove le verifiche accertino invece l’effettivo svolgimento di attività da data antecedente la presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione, quest’ultima non potrà essere erogata.


Incentivo all’autoimprenditorialità

Il lavoratore avente diritto alla NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o d’impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. L’incentivo può essere riconosciuto nei seguenti casi:
  • attività professionale esercitata da liberi professionisti anche iscritti a specifiche casse, in quanto attività di lavoro autonomo;
  • attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola;
  • sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
  • costituzione di società unipersonale (Srl, Srls e Spa) caratterizzata dalla presenza di un unico socio (di regola il socio unico ha la responsabilità limitata al capitale sociale conferito, a condizione che si versi l’intero capitale sociale sottoscritto, sia comunicato al Registro Imprese la presenza dell’unico socio e sia indicato negli atti e nella corrispondenza della società l’unipersonalità della stessa, senza però indicare il nome del socio unico; il mancato adempimento di tali obblighi comporta la perdita del beneficio della responsabilità limitata. In quest’ultimo caso, il socio che risponde illimitatamente può ottenere l’incentivo al pari di chi esercita attività d’impresa individuale);
  • costituzione o ingresso in società di persone (Snc o Sas), in quanto il reddito derivante dall’attività svolta dal socio nell’ambito della società è fiscalmente qualificato reddito di impresa;
  • costituzione o ingresso in società di capitali (Srl) per la medesima considerazione sulla natura del reddito derivante dall’attività in ambito societario, qualificato anch’esso fiscalmente reddito di impresa.


Ai beneficiari di NASpI che rivestono la posizione di socio di capitale conferendo esclusivamente capitale e la cui partecipazione alla società non è riconducibile ad attività di lavoro autonomo o di impresa, non può essere riconosciuto l’incentivo all’autoimprenditorialità.

Il lavoratore deve presentare all'Inps, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. Per inizio di attività si intende la data di invio all’Ufficio del Registro Imprese della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa. Le domande intese a ottenere l’incentivo all’autoimprenditorialità devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di invio della Comunicazione Unica.