Denuncia all’autorità giudiziaria per omesso versamento ritenute precisazioni Inps

Come noto, con il D.Lgs. 8/2016 è stata riformata la previsione sanzionatoria penale in relazione all’omesso versamento, da parte del datore di lavoro, di ritenute previdenziali.

Come noto, con il D.Lgs. 8/2016 è stata riformata la previsione sanzionatoria penale in relazione all’omesso versamento, da parte del datore di lavoro, di ritenute previdenziali. È stata prevista una partizione tra rilievo penale e amministrativo secondo quanto segue:

  • sanzione penale della reclusione fino a 3 anni e della multa fino a 1.032 euro, per omissione di versamenti di importo superiore a 10.000 euro annui;
  • sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro, ove l'importo omesso sia pari o inferiore a 10.000 euro.

Vi è da considerare che la norma, in continuità con la precedente, ammette la non applicazione della sanzione penale e amministrativa, ove sia effettuato, entro 3 mesi dalla notifica/contestazione della violazione, il versamento delle ritenute omesse.

In caso contrario, invece, l’Istituto previdenziale avrebbe provveduto ad apposita denuncia all’Autorità giudiziaria.

Col recente messaggio n. 3691/2018, l’Inps indica l’apertura di una nuova procedura, denominata G.IL.D.A., per la gestione delle sopra indicate denunce; tale proceduta proporrà infatti, all’operatore dell’Istituto, tutte le diffide notificate per omesso versamento delle ritenute di importo superiore a 10.000 euro annui, per le quali si deve procedere alla denuncia alla competente Autorità giudiziaria.