Lavoratori a tempo determinato – dal 1° novembre le nuove regole

Dal 1° novembre per prorogare o rinnovare un contratto a termine bisognerà seguire le nuove regole stabilite dal D.l. 87/2018

 Dal 1° novembre per prorogare o rinnovare un contratto a termine bisognerà seguire le nuove regole stabilite dal D.l. 87/2018 ovvero:

  1. durata massima del primo contratto a termine senza causale pari 12 mesi;
  2. oltre i primi 12 mesi, proroga con causale: il datore di lavoro è tenuto a precisare che la prosecuzione del rapporto a tempo determinato avviene per esigenze temporanee ed oggettive estranee all’attività ordinaria (esempio una produzione nuova mai sperimentata prima) oppure per sostituire lavoratori assenti oppure ancora per esigenze legate ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria (esempio la necessità di vendere tutto lo stock di merce in magazzino per poi ristrutturare il capannone);
  3. le proroghe possono essere al massimo 4 nell’arco di 24 mesi (e non più 5 nell’arco di 36 mesi);
  4. necessità di precisare la causale in occasione di ogni rinnovo indipendentemente dalla durata del rapporto;
  5. durata massima dei rapporti a termine fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni dello stesso livello e categoria legale pari a 24 mesi, salvo diverse previsioni della contrattazione collettiva.

La causale, come precisa la circolare n. 17 del Ministero del Lavoro pubblicata il 31 ottobre, è sempre necessaria quando si supera il periodo di 12 mesi, anche se il superamento avviene a seguito di proroga di un contratto originariamente inferiore a 12 mesi.

Restano fuori dalle restrizioni sui limiti di durata massima e sulla disciplina delle proroghe e dei rinnovi i contratti stagionali.

Ferma restando la percentuale massima del 20% di contratti a termine, possono essere presenti in azienda lavoratori assunti direttamente a tempo determinato e lavoratori in regime di somministrazione a tempo determinato entro la percentuale massima del 30% del numero di lavoratori in forza a tempo indeterminato al 1° gennaio di ogni anno.

Restano esclusi dal computo i lavoratori somministrati a tempo determinato appartenenti alle c.d. categorie svantaggiate o molto svantaggiate.

Anche in questo caso la contrattazione collettiva ha facoltà di individuare percentuali diverse.