Modifiche in materia di previdenza complementare

La Covip fornisce chiarimenti in ordine alle modifiche apportate ad alcune disposizioni in materia di previdenza complementare

Con la circolare 26 ottobre 2017, n. 5027, la Covip fornisce chiarimenti in ordine alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 38, della legge n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), ad alcune disposizioni in materia di previdenza complementare.
In particolare, il Legislatore è intervenuto sui seguenti profili:
  • possibile destinazione non integrale del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari;
  • ampliamento delle condizioni per fruire dell'anticipo della prestazione pensionistica;
  • modifica della disciplina dei riscatti per cause diverse.


L'art. 1, comma 38, lett. a) della legge n. 124/2017 ha aggiunto all'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 252/2005 i seguenti periodi "Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di T.f.r. maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale".

Le nuove disposizioni legittimano quindi la possibilità per le fonti istitutive di modulare la quota di T.f.r. da destinare ai fondi pensione.
In difetto di indicazioni circa la quota di T.f.r. destinata alla previdenza complementare, il conferimento deve intendersi corrispondente al 100% del T.f.r. annualmente maturato.

Con riferimento ai soggetti già iscritti ad una forma pensionistica complementare, tenuto conto della "ratio" delle nuove disposizioni, orientata a una maggiore flessibilità nella devoluzione del T.f.r. ai fondi pensione, i lavoratori che già conferiscono il T.f.r. in misura integrale possono, in presenza di successive determinazioni delle fonti istitutive che stabiliscano il versamento di una quota del T.f.r., scegliere di devolvere, per i flussi futuri, la percentuale fissata negli accordi.

Tali novità non incidono, invece, sul meccanismo del silenzio-assenso disciplinato dall'art. 8, comma 7 del D.Lgs. n. 252/2005. L'adesione secondo modalità tacite comporterà sempre la devoluzione integrale del T.f.r.

Tuttavia, anche tali soggetti potranno esprimere, in un momento successivo all'adesione tacita, la volontà di devolvere al fondo di appartenenza la sola quota fissata dalle fonti istitutive; tale eventuale opzione sarà esercitabile secondo le modalità definite dalle fonti istitutive.
L'art. 1, comma 38, lett. b), ha sostituito l'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 252/2005.
Le disposizioni del nuovo comma 4 riducono il periodo di inoccupazione che dà titolo a richiedere le prestazioni pensionistiche con un anticipo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio; in tali casi l'aderente può chiedere anche solo una parte della prestazione pensionistica.
Inoltre, è introdotta la possibilità per gli iscritti di conseguire le prestazioni pensionistiche anticipate in forma di rendita temporanea fino al conseguimento dei requisiti di accesso al pensionamento obbligatorio.
Le forme pensionistiche complementari sono legittimate a innalzare, nell'ambito degli Statuti e dei Regolamenti, il limite dei cinque anni (rispetto alla maturazione dei requisiti di accesso nel sistema obbligatorio) fino a un massimo di dieci anni.
L'art. 1, comma 38, lett. c), n. 1), ha sostituito l'art. 14, comma 2, lett. c), stabilendo che la facoltà di riscatto totale della posizione per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi, non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato dalle forme pensionistiche, potendosi in tal caso usufruire della prestazione anticipata di cui al nuovo art. 11, comma 4.

L'art. 1, comma 38, lett. c), n. 2), ha sostituito il comma 5 dell'art. 14.
La nuova norma presenta due importanti novità: in primo luogo collega il riscatto di cui all'art. 14, comma 5, alla cessazione dei requisiti di partecipazione (per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3), laddove la previgente formulazione della norma si riferiva solo al riscatto per cause diverse, senza fare riferimento alla situazione del venir meno dei requisiti di partecipazione.
In secondo luogo la norma prevede espressamente che detta tipologia di riscatto è ammessa sia nelle adesioni collettive sia in quelle individuali.
Pertanto, tale facoltà è da riconoscere, in generale, a tutti coloro i quali si siano debitamente qualificati come lavoratori in fase di adesione, o in un momento successivo, e che abbiano poi perso tale condizione.

Al riguardo, dovrà essere acquisita documentazione idonea a comprovare l'avvenuta cessazione dello "status" di lavoratore (ad esempio, certificazione di iscrizione ai centri per l'impiego ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che il soggetto non sta svolgendo attività lavorativa).