Nuovi obblighi per i professionisti

Sono entrati in vigore, dal 29 agosto scorso, alcuni nuovi obblighi per gli esercenti attività professionali.

Con la L. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) sono entrati in vigore, dal 29 agosto scorso, alcuni nuovi obblighi per gli esercenti attività professionali.
Come noto, sussiste già, in capo al professionista,
l’obbligo di stipula di specifica polizza assicurativa per danni provocati, ai proprio assistiti, nell’ambito del mandato professionale (D.L. 138/2011). La novità, introdotta con la nuova normativa, riguarda il fatto che dette polizze debbano prevedere “un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura”. La disposizione si applica anche alle polizze assicurative già in essere.

Una novità si registra anche in relazione alla comunicazione, da parte del professionista al cliente, del preventivo in forma scritta. Anche per tale aspetto, che pure era già stato regolato in precedenza (D.L. 1/2012), la novità riguarda alcune puntualizzazioni: viene infatti specificato che il preventivo può essere fornito obbligatoriamente in forma scritta o digitale. Si ricorda che, al momento del conferimento dell'incarico, “il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale”. Nel preventivo andranno indicate tutte le eventuali spese conosciute, “comprensive di spese, oneri e contributi”.

Ultima novità riguarda i professionisti iscritti a ordini e collegi, i quali sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni”.
Non viene specificato, in effetti, il momento in cui debba essere operata tale comunicazione. Stante la norma che prevede la possibilità di pubblicizzazione dell’attività professionale (L. 137/2012), si realizza come il professionista possa svolgere con ogni mezzo una pubblicità informativa, in maniera “veritiera e corretta”, tanto da non risultare equivoca, ingannevole o denigratoria.

Potranno essere pubblicizzate le “attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni”.
Gli ordini professionali vigileranno sull’applicazione delle disposizioni.