Quali sono i limiti di durata massima dei trattamenti di cassa integrazione?

Ecco i parametri del quinquennio mobile e del biennio mobile forniti dal Ministero del Lavoro

Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 17 dell’8 novembre 2017, ha fornito importanti chiarimenti sui limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale, con particolare riguardo ai parametri del quinquennio mobile e del biennio mobile.
Riguardo al quinquennio, il Ministero innanzitutto ricorda le circostanze in cui è utilizzato:
  • durata massima complessiva per ciascuna unità produttiva: i trattamenti ordinario e straordinario non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi nel quinquennio mobile;
  • per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini (nonché le imprese ex articolo 10, comma 1, lettere n e o, D.Lgs. 148/2015), i trattamenti ordinario e straordinario non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi nel quinquennio mobile;
  • nella causale della riorganizzazione aziendale (Cigs), per ciascuna unità produttiva il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile; nello stesso modo, anche per la causale del contratto di solidarietà, il trattamento di integrazione straordinario non può avere una durata superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, fermo restando che in tale ipotesi la durata di tale trattamento è computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi.
  • nei Fondi di solidarietà e nel Fis, la durata massima dei trattamenti è indicata in riferimento al quinquennio mobile.

Secondo il Ministero, per quinquennio mobile si intende un lasso temporale pari a 5 anni, che viene calcolato a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per ogni singola unità produttiva: trattandosi di un parametro mobile, l’inizio del periodo di osservazione si sposta con lo scorrere del tempo anche in costanza di utilizzo del trattamento.

Relativamente alla durata massima complessiva, se il trattamento richiesto è di Cigs, si considera l’ultimo giorno del mese oggetto di richiesta di prestazione e da esso si va indietro di 5 anni: se in tale arco temporale, cumulando anche il trattamento oggetto di istanza, risultano autorizzati più di 24 mesi, non può essere riconosciuto il trattamento richiesto, fermo restando che i periodi antecedenti al 24 settembre 2015 non devono essere conteggiati.