Sconto edili per l'anno 2017

L'Inps ha riepilogato la normativa che regola la riduzione contributiva per le imprese edili e ha fornito le indicazioni operative.

Con decreto dei Ministeri del lavoro e dell’economia del 5 luglio 2017, è stata confermata per l’anno 2017, nella misura delL’11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili (D.L. 244/1995).
L’Inps, con circolare n. 129 del 1° settembre 2017, ha riepilogato la normativa che regola la riduzione contributiva per le imprese edili e ha fornito le indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva.

I datori di lavoro, classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909, hanno quindi diritto a tale agevolazione contributiva per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2017.

Il beneficio consiste in una riduzione dell’11,50% sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica; si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana, non spettando, quindi, per i lavoratori a tempo parziale. Tale riduzione contributiva non spetta, inoltre, per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio sgravio biennale).

Vi sono da rispettare delle specifiche condizioni per l’accesso al beneficio:

  • regolarità contributiva (Durc regolare);
  • rispetto delle condizioni previste dal Ccnl applicato e di eventuali contratti di secondo livello (territoriali o aziendali);
  • rispetto di quanto previsto in materia di retribuzione imponibile;
  • non aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.

    Le domande, finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2017, devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito dell’Istituto, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.
    In caso di esito positivo al controllo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da settembre a dicembre 2017.
    Tale esito sarà visualizzabile all’interno del proprio cassetto previdenziale aziendale. In ogni caso lo sgravio si riferirà al periodo che va da gennaio a dicembre 2017.
    Si evidenzia
    che il beneficio potrà essere fruito entro il 16 gennaio 2018, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di dicembre 2017.