Termine di presentazione delle domande di CIGO Industria ed Edilizia

Con il messaggio n. 4275/2017, l’Inps ha chiarito quali siano i termini corretti per presentare le istanze di Cigo per eventi oggettivamente non evitabili (EONE).

È infatti emerso, dall’esame dei ricorsi sottoposti al Comitato amministratore della gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, che, non di rado, le aziende che presentano domanda omettono di indicare il giorno di effettivo inizio della sospensione dell’attività lavorativa, allorquando l’evento che ha determinato la sospensione stessa si verifica nell’ambito della settimana compresa tra la fine di un mese e l’inizio di quello successivo.
La domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata, in generale, entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
Qualora l’istanza sia presentata oltre il termine indicato, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto al predetto limite temporale.
Nel computo dei 15 giorni si esclude il giorno iniziale.
Se il giorno di scadenza è contestuale a una festività nazionale, la stessa è prorogata di diritto alla prima giornata seguente non festiva.
Alle domande per eventi oggettivamente non evitabili si applica il diverso termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
Ciò premesso, l’Istituto previdenziale ha precisato che l’azienda è tenuta a valorizzare l’apposito campo “data inizio effettivo” presente sul modulo di domanda, necessario ai fini dell’individuazione dell’esatto giorno in cui ha inizio la sospensione e, conseguentemente, nel caso di istanze per EONE, altrettanto necessario per individuare correttamente il mese in cui si è verificato l’evento.
In assenza di tale specifica indicazione viene considerato come inizio della sospensione dell’attività lavorativa il lunedì della prima settimana oggetto della domanda. Qualora l’azienda ometta la compilazione del campo “data inizio effettivo”, l’Inps chiederà all’azienda di fornire il dato mancante.
È emerso, inoltre, che, nel caso di istanze di Cigo per eventi meteo che si verificano in mesi diversi, numerose aziende presentano un’unica domanda entro il termine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’ultimo evento meteo.
Per non incorrere in decadenza, la domanda unica ricomprendente eventi meteo verificatisi in mesi diversi deve essere presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il primo evento meteo, oppure l’azienda può presentare domande distinte con riferimento a ciascuno dei mesi in cui si sono verificati gli eventi meteo, rispettando le relative scadenze di legge.