Tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni

Con la nota n. 7369/2018, l’INL ha fornito precisazioni sulle precedenti note n. 4538/2018 e n. 5828/2018, nonché indicazioni operative al personale ispettivo in ordine alle modalità di verifica

Con la nota n. 7369/2018, l’INL ha fornito precisazioni sulle precedenti note n. 4538/2018 e n. 5828/2018, nonché indicazioni operative al personale ispettivo in ordine alle modalità di verifica dell’osservanza degli obblighi, introdotti dall’articolo 1, commi 910-913, L. 205/2017, e dell’effettività dei pagamenti realizzati mediante gli strumenti ivi indicati, rimettendo alla valutazione del personale ispettivo, sulla base delle circostanze del caso concreto e degli elementi acquisiti in sede di accertamento, l’attivazione delle procedure di seguito descritte.

 

Precisazioni

Si ricorda che il divieto di pagamento in contanti riguarda ciascun elemento della retribuzione e ogni anticipo della stessa, ma si riferisce soltanto alle somme erogate a titolo di retribuzione e non a quelle dovute a diverso titolo, quali ad esempio quelle imputabili a spese che i lavoratori sostengono nell’interesse del datore di lavoro e nell’esecuzione della prestazione (ad esempio: anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio), che potranno, quindi, continuare ad essere corrisposte in contanti.

Per quanto riguarda l’indennità di trasferta, invece, l’INL ritiene necessario ricomprendere le relative somme nell’ambito degli obblighi di tracciabilità e, quindi, del divieto di corresponsione in contanti.

 

Modalità per effettuare verifiche presso gli istituti di credito

Le verifiche ispettive sono, innanzitutto, volte a escludere la corresponsione della retribuzione in contanti direttamente al lavoratore, attraverso l’acquisizione di prove anche documentali attestanti l’utilizzo degli strumenti di pagamento previsti.

In ordine ai pagamenti mediante assegno bancario o mediante assegno circolare, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia fornito al personale ispettivo alcuna prova dell’emissione di tali titoli, l’INL ritiene che ciò, di per sé, integri l’illecito.

Tuttavia, qualora da altri elementi risulti la possibilità di un pagamento eseguito a mezzo assegno e sia necessario procedere a ulteriori approfondimenti, la banca a cui la richiesta è rivolta (banca del datore di lavoro o banca richiesta di emettere l’assegno circolare) potrà fornire indicazioni sugli assegni, che, nel periodo considerato, sono stati tratti sul conto del datore di lavoro o richiesti di emissione (che non necessariamente, però, sono destinati al pagamento delle retribuzioni).

Si evidenzia, infine, che laddove il personale ispettivo abbia riscontrato pagamenti in contanti per un importo stipendiale mensile complessivamente pari o superiore a 3.000 euro, si configura, altresì, la violazione dell'articolo 49, comma 1, D.Lgs. 231/2007 (limitazione all’uso del contante nei pagamenti nell’ambito della disciplina sull’antiriciclaggio), che andrà segnalata alle Ragionerie territoriali dello Stato ai fini della contestazione, da parte degli organi competenti, dell’illecito amministrativo.