Quali sono le sanzioni per la sorveglianza sanitaria?

Il Ministero del lavoro, con la lettera circolare 12 ottobre 2017, n. 3, ha fornito le proprie indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Ai sensi dell’articolo 41, D.Lgs. 81/2008, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori diviene un obbligo nel momento in cui la valutazione dei rischi evidenzi la necessità di sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria.
In tal senso, vi sono almeno 3 fattispecie cui ricondurre i comportamenti omissivi dell’obbligo in esame, fattispecie dotate ognuna di una diversa previsione sanzionatoria.
La sanzione da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria è riconducibile alla violazione dell’obbligo sancito dai seguenti articoli del D.Lgs. 81/2008:
  • articolo 18, comma 1, lettera c): nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell'ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (ad esempio lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, etc.). La violazione comporta l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro;
  • articolo 18, comma 1, lettera g): in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria. La violazione comporta l'ammenda da 2.192 a 4.384 euro (raddoppiata se riferita a più di 5 lavoratori; triplicata se più di 10);
  • articolo 18, comma 1, lettera bb): nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità e in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente. La violazione comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 euro.

L’accertamento delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve avvenire “nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza” in forza dell’articolo 13, D.Lgs. 81/2008.
Pertanto, qualora l’omessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata in settori diversi dall’edilizia, gli ispettori del lavoro devono comunicare la notizia di reato all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 347 c.p.p.