Riduzione del tasso medio di tariffa INAIL per prevenzione
Con l’avvicinarsi della scadenza, si ricorda che è disponibile sul portale dell’Inail il modello OT23 (ex OT24), utile per le istanze di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione
Con l’avvicinarsi della scadenza, si ricorda che è disponibile sul portale dell’Inail il modello OT23 (ex OT24), utile per le istanze di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione. L’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle tariffe, approvate il 27 febbraio 2019, prevede infatti una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. L’azienda può chiedere la riduzione qualunque sia l’anzianità dell’attività aziendale, anche nel primo biennio di attività della posizione assicurativa territoriale (Pat).Per accedere alla riduzione occorre presentare un’apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi on line del sito Inail, entro il 29 febbraio 2020, unitamente alla documentazione probante richiesta.
Interventi migliorativi
L’Inail predefinisce gli interventi utili per la concessione del beneficio e l’azienda indica sul modulo quelli che ha attuato nell’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda (2019). Il modulo di domanda articola gli interventi nelle seguenti sezioni:
A. Interventi di carattere generale;
B. Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale;
C. Interventi trasversali;
D. Interventi settoriali generali;
E. Interventi settoriali.
Nel modulo sono previsti interventi “generali” realizzati su tutte le PAT dell’azienda (codice ditta), e interventi di cui sono destinatarie solo singole Pat. In generale, gli interventi possono essere realizzati in tutti i settori produttivi, ad eccezione degli interventi Settoriali Generali (SG), che possono essere realizzati solo dalle aziende appartenenti a determinati settori produttivi. Nel caso di accentramento delle posizioni assicurative, gli interventi devono essere realizzati su tutte le sedi di lavoro che confluiscono nella Pat accentrante. Tra i molti esempi di interventi sono riportati:
- l’adozione o il mantenimento di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro idoneamente certificati, le asseverazioni rilasciate da organismi paritetici, la segnalazione di quasi infortuni o di mancati incidenti sul lavoro, le iniziative di formazione adottate, le agevolazioni sociali concesse ai lavoratori, le convenzioni stipulate con le Asl per le campagne contro il fumo, l’abuso di alcool e di sostanze stupefacenti, e di adozione di corretti stili di alimentazione;
- alcuni nuovi interventi di miglioramento che si riferiscono al reinserimento lavorativo di dipendenti affetti da disabilità da lavoro, alle modalità del servizio di trasporto da casa al lavoro per i lavoratori in orario notturno e alla realizzazione di interventi per contrastare il verificarsi di rapine;
- tra gli interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale delle imprese (Rsi) nella sezione B, le prassi di riferimento Uni/PdR 49:2018 (costruzioni) e Uni/PdR 51:2018 (micro e piccole imprese).
Ad ogni intervento è attribuito un punteggio: per poter accedere alla riduzione sono necessari interventi che valgano almeno 100 punti. Per alcuni interventi il punteggio è stato differenziato in relazione al settore produttivo di appartenenza dell’azienda. Qualora le voci di tariffa siano riconducibili a diversi settori produttivi, il punteggio è predeterminato automaticamente in relazione al settore produttivo che prevede il punteggio più elevato. In generale, per il raggiungimento del punteggio soglia, è possibile selezionare interventi di qualunque sezione del modulo, tranne quelli della sezione B, che rilevano solo se la soglia è conseguita nell’ambito della stessa sezione. Inoltre, il punteggio è graduato in relazione alla dimensione aziendale (grandi, medie, piccole e micro imprese), determinante anche ai fini del numero di condizioni/attività da attuare.
Una volta individuati interventi sufficienti a far raggiungere un punteggio almeno pari a 100, è inibita la selezione di ulteriori interventi.
Documentazione probante
L’Inail individua, nel campo “Documentazione ritenuta probante”, per ogni intervento, la documentazione necessaria per dimostrare l’attuazione dello stesso nell’anno precedente quello di presentazione della domanda. A pena di inammissibilità, entro il 29 febbraio 2020, tale documentazione deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nei Servizi on line.
La documentazione deve riportare la data e la firma (in genere del datore di lavoro, ma, a seconda degli interventi, anche di altri soggetti idonei, ad esempio, ad attestare un’emissione formale da parte dell’azienda, a comprovare l’effettiva condivisione da parte delle figure previste dalla legge, etc.). In particolare, con riferimento agli interventi riguardanti l’implementazione e/o l’adozione di “procedure”, si precisa che per “procedura” si intende un insieme sistematico di istruzioni operative su come eseguire una determinata operazione, formalmente emessa dall’azienda, resa nota ai lavoratori e attuata.
È facoltà sia dell’azienda che dell’Inail fornire o richiedere altra documentazione utile.
Presupposti applicativi
Nel modulo di domanda l’azienda dichiara di essere consapevole che il riconoscimento della riduzione è subordinato all’accertamento degli obblighi contributivi e assicurativi, all’osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e all’attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro.
La riduzione è concessa solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente: la verifica di regolarità è attivata dall’Istituto nel periodo che intercorre tra il 1° e il 30 aprile dell’anno di presentazione della domanda, ma la regolarità deve sussistere alla data di adozione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Il requisito di osservanza delle norme in materia di prevenzione si intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda. Per la sussistenza del requisito si fa riferimento all’azienda nel suo complesso e non alle sole Pat oggetto della domanda. Non rilevano le irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario.
Definizione della domanda
La domanda di riduzione è accolta qualora risulti accertata la ricorrenza dei presupposti indicati, fatta salva la facoltà dell’Inail di procedere, in sede d’istruttoria o successivamente, alla verifica di quanto dichiarato dal richiedente.
Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti prescritti per il riconoscimento della riduzione, l’Inail procede all’annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all’applicazione delle vigenti sanzioni.
Applicazione della riduzione
Nei primi 2 anni dalla data di inizio attività della Pat, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’8%, ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno..
Dopo il primo biennio di attività della Pat, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima Pat secondo il seguente schema (da confermare):
- fino a 10 lavoratori, la riduzione è del 28%;
- da 10 a 50 lavoratori, la riduzione è del 18%;
- da 51 a 200 lavoratori, la riduzione è del 10%;
- oltre 200 lavoratori, la riduzione è del 5%.