Sanzione per mancato versamento della retribuzione con strumenti tracciabili

L’INL fornisce un interessante parere circa l’applicazione delle previste sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nel caso...

L’INL fornisce un interessante parere circa l’applicazione delle previste sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nel caso in cui un datore di lavoro provveda al pagamento delle retribuzioni senza utilizzare strumenti tracciabili (ad esempio bonifico bancario).
Prima di analizzare la posizione dell’Ispettorato è opportuno ricordare come, a partire dal 1° luglio 2018, trova applicazione la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro nei confronti dei datori di lavoro o dei committenti, che, come detto, corrispondono ai lavoratori la retribuzione, ovvero ogni anticipo di essa, senza utilizzare:
  1. bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
  2. strumenti di pagamento elettronico;
  3. pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  4. emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.
La questione sottoposta all’attenzione dell’Ispettorato è, però, riguardante la specifica casistica dell’impiego di lavoratori “in nero”, i quali sono stati retribuiti in contanti, quindi, senza utilizzare uno degli strumenti sopra elencati.
L’indicazione fornita dall’INL, contenuta nella nota n. 9294/2018, è che le sanzioni, quella prevista per l’occupazione di lavoratori "in nero" e quella prevista per il non corretto utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, siano applicabili entrambe distintamente.
In particolare, precisa ancora la nota, l’illecito relativo al pagamento della retribuzione in contanti si configura solo laddove sia accertata l’effettiva erogazione della retribuzione in contanti. Peraltro, atteso che nelle ipotesi di lavoro "nero" la periodicità della retribuzione può non seguire l’ordinaria corresponsione mensile, in ipotesi di accertata corresponsione giornaliera della retribuzione si potrebbero configurare tanti illeciti per quante giornate di lavoro in "nero" sono state effettuate.
Resta comunque ferma l’adozione della diffida accertativa per il caso in cui, accertata la corresponsione della retribuzione, quantunque in contanti, la stessa risulti inferiore all’importo dovuto in ragione del CCNL applicato dal datore di lavoro.